MASSIME DEL TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT
A cura di Flavia Tortorella
Impaginazione e
realizzazione on line a cura di Antonella Frattini
Lodo arbitrale del 26 agosto 2009
(Sig. Mariano Fagiani / Federazione Italiana Giuoco Calcio)
Il principio di autonomi
del diritto sportivo si estrinseca sia nell’autosufficienza procedimentale, sia
nell’autonomia di diritto sostanziale sportivo. Con la conseguenza che il
diritto privato o penale, sostanziale o processuale, può essere applicato solo
per singoli profili e per via analogica, ove sussista una lacuna.
Alla luce dei principi di diritto sportivo,
non si reputa sia necessaria né la certezza assoluta dell’imputabilità di una
condotta – certezza che, peraltro, per quasi tutti gli atti umani sarebbe una mera astrazione – né il superamento del
ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale principio ha ricevuto nell’ordinamento
sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione antidoping,
laddove si procede il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente
una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle
probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. Il
principio così espresso ha portata generale. E’ dunque sufficiente un grado
inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi
gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole
certezza in ordine alla commissione di un illecito.
Lodo arbitrale 13 agosto 2009
(S.S. Formia Calcio A.S.D. / Federazione
Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Lazio e
Polisportiva Terranova A.S.D.)
Le domande di ammissione
ai Campionati sportivi servono alle società interessate per prender parte ad un
procedimento non discrezionale di tipo ammissivo, connotato dalla concorsualità
in relazione al numerus clausus di
soggetti iscrivibili e che, a sua volta ed oltre ad essere regolato da una
specifica (ed inderogabile, anche per la Federazione ed i suoi organi) lex
specialis di regola contenuta nei
regolamenti e nei comunicati ufficiali, s’inserisce in un complesso di
procedimenti coordinati, scaturenti appunto dalla posizione delle norme
generali e di dettaglio e che continuano, ben oltre la fase di valutazione
delle domande di partecipazione, il tutto secondo precise ed inderogabili
scansioni temporali.
I termini afferenti tali scansioni non sono
mai suscettibili di interpretazioni e di applicazioni
diverse da quelli posti con il criterio formale – e certo mai secondo un
criterio di tipo teleologico o spurio – essendo volti a garantire, al contempo,
la ragionevole certezza e la rapidità nell’organizzazione dei campionati,
l’effettiva parità d’accesso degli aspiranti all’ammissione ed ogni possibile
arbitrio da parte dell’ente organizzatore del campionato.
Una volta assodata la natura decadenziale
del termine in parola, è evidentemente sufficiente, al fine della legittima
motivazione della non ammissione a seguito della violazione di quest’ultimo che
si sostanzia in un mero fatto giuridico, la semplice presa d’atto, da parte del
Comitato Regionale, di tale evento e la conseguente
assunzione della misura espulsiva.
Lodo arbitrale 07 agosto2009
(S.S.D. Fondi Calcio Srl / Federazione Italiana
Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti)
In riferimento alla disposizione contenuta
nell’art. 10, co. VI, Codice di Giustizia Sportivo, si ritiene auspicabile un
intervento del legislatore volto ad integrare la normativa vigente sul punto
con una previsione di sanzioni congruamente graduate in riferimento alla
gravità dell’elemento soggettivo accertato ed all’effettivo coinvolgimento
della società.
Lodo arbitrale 28 luglio 2009
(Avv. Claudio Pasqualin / Sig. Cristian Eduardo
Zapata Valencia)
Il diritto dell’agente di vedersi
riconoscere un corrispettivo in vista di un esercizio di recesso anticipato dal
rapporto ad opera del calciatore.
Lodo arbitrale 14 luglio 2009
(Sig. Carlo Conti (per il minore Thomas Conti) /
Federazione Italiana Giuoco Calcio)
Sulla possibilità di richiedere una
conversione parziale della sanzione inflitta ad un calciatore per condotta
violenta nei riguardi di un Direttore di gara, “a tempo” o “a giornate”, in una
sanzione accessoria in prospettiva rieducativi dell’atleta, il Collegio osserva
che nell’ordinamento sportivo non è rinvenibile alcun principio che consenta
all’interprete di valutare quella sanzione in una prospettiva alternativa
piuttosto che ulteriore e diversa rispetto a quella tradizionale.
Lodo arbitrale 26 giugno 2009
(Società Ginnastica Amsicora, Hockey Club Bra,
Hockey Femminile Libertas San Saba e S.S. Lazio Hockey 59 / Federazione Italiana Hockey)
In linea con la giurisprudenza formatasi
sotto la vigenza della abrogata Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, deve affermarsi, alla luce del diritto
vigente, l’arbitrabilità delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione
delle deliberazioni di organi di federazioni sportive.
A tale conclusione induce la particolare
disciplina della soluzione delle controversie sportive introdotta
nell’ordinamento italiano con la Legge 17.10.2003 n. 280, la quale ha stabilito
un regime derogatorio rispetto alle regole generalmente (ed altrimenti)
applicabili all’impugnazione delle delibere di organi
di associazioni non riconosciute.
Ed invero l’introduzione, anche in materia di
diritti soggettivi e per controversie diverse da quelle vertenti sui “rapporti
patrimoniali tra società, associazioni ed atleti”, della giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo ha sottratto i giudizi su ricorsi aventi
natura impugnatoria di delibere delle federazioni sportive al regime stabilito
in via generale dall’art. 23 cod. civ. Da cfiò consegue che non potrà più
ritenersi non compromettibile in arbitri, per difetto di disponibilità del
diritto ad opera delle parti, la controversia avente
ad oggetto la validità delle deliberazioni federali (come invece aveva
correttamente concluso altro collegio arbitrale istituito presso la Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport prima dell’adozione della Legge n.
280/2003: lodo Ragazzi c. Federazione Italiana Pallacanestro dell’11 luglio
2002).
Tale conclusione si incontra,
e risulta perciò rafforzata, sotto altro profilo, con la generale salvezza
delle “clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del
CONI e delle Federazioni sportive”, disposta per la risoluzione “in sede
sportiva” delle controversie che mettono in gioco regole e soggetti
dell’ordinamento sportivo affermato, senza formulare eccezioni, dalla stessa
Legge n. 280 del 2003.
Lodo arbitrale 12 giugno 2009
(A.S.I. Isola Farnese FCD e Sig. Emanuele
Bellarosa / Federazione Italiana Giuoco Calcio)
E’ senz’altro da ammettersi l’uso della
prova testimoniale in qualunque grado di giudizio sportivo (anche nella fase
del giudizio di arbitrato). Tuttavia, in presenza di un referto arbitrale che descrive i fatti
accaduti nel contesto della competizione sportiva e che, ai sensi dell’art. 35
del Codice di Giustizia Sportiva, fa piena prova circa il comportamento dei
tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, questo non può pertanto
essere soggetto a una resistenza probatoria per il tramite dell’assunzione di
prove testimoniali (salvo assumere prove documentali o fotografiche). Quindi: laddove vi è un referto arbitrale quale documento
narrativo di quanto avviene all’interno del terreno di gioco di cui solo
l’arbitro è il conoscitore, non si possono invocare prove testimoniali a
contrario.
Lodo arbitrale 04 giugno 2009
(Geom. Ettore Setten e Treviso FBC 1993 Srl /
Federazione Italiana Giuoco Calcio)
L’errore scusabile in tanto si può
configurare nei suoi presupposti oggettivi, in quanto le prescrizioni
normative, violate da colui che ne richiede il
riconoscimento, siano effettivamente oscure ed equivoche e tali, quindi, da
giustificare comportamenti incoerenti o contradditori da parte dei destinatari
delle norme stesse.
Lodo arbitrale 15 maggio 2009
(Sig. Roberto Benigni / Federazione Italiana
Giuoco Calcio)
Il Collegio non può disattendere l’assunto
secondo cui l’effetto del trasferimento, in capo al debitore in mora, del
rischio della sopravvenuta impossibilità della
prestazione costituisce principio generale dell’ordinamento. La tempestiva
consegna dell’attestazione di cui al C.U. n. 93/A del 05.05.2008, non
costituisce una mera formalità documentale, ma abbia due distinti e precisi
scopi: oltre a quello di dimostrare il saldo delle pendenze pregresse di una
società di calcio verso i suoi creditori principali,
vi è anche quello di garantire la FIGC circa l’ammissione al campionato di un
soggetto in grado di condurlo in modo finanziariamente corretto e diligente,
senza cercare di ottenere risultati sportivi sul campo grazie ad una conduzione
finanziaria allegra, ossia pretermettendo i diritti dei suoi più diretti
collaboratori ed operando una concorrenza sleale verso gli altri competitori.
Lodo arbitrale del 13 maggio 2009
(S.S. Juve Stabia Spa / Federazione Italiana
Giuoco Calcio)
La concessione di una dilazione
nell’adempimento di quanto richiesto dall’allegato A), par. III, lett. B),
punto 4, del C.U. 93/A del 05.05.2008, costituisce atto di accettazione
di proposte negoziali, in quanto dirette a modificare preesistenti rapporti
giuridici patrimoniali e, pertanto, sono assoggettate, in difetto di diversa
disciplina speciale, alla normativa generale in materia contrattuale dettata
dagli art. 1321 e ss. del codice civile. A ciò consegue che la data di
perfezionamento degli accordi con i quali sono state
convenute le dilazioni in oggetto va individuata, ai sensi dell’art. 1326 c.c.,
nel momento in cui il proponente ha avuto conoscenza dell’accettazione.