RIVISTA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

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Rivista cartacea e on line diretta da Michele Colucci

Anno 5, Numero 20
23 ottobre 2009

PRIMO PIANO


Decisioni del TAR Lazio e Consiglio di Stato sulla questione della Società Yoga Forlì volley

“Sintesi della questione relativa alla Società Yoga Forlì Volley s.r.l.:
La Società Forlì è retrocessa in Serie A2 alla fine della scorsa stagione agonistica.
Successivamente, in sede di verifica requisiti finanziaria, la Società Pineto non è stata ammessa al campionato di Serie A1 per carenza dei relativi parametri (provvedimento 13 luglio 2009).
La Lega ha quindi ripescato immediatamente il Forlì (provvedimento 27 luglio 2009, con “presa d’atto” della Fipav in pari data) e gli ha assegnato otto giorni per effettuare tutte le operazioni di mercato in “entrata” e in “uscita”: in tali otto giorni Forlì ha ceduto quattordici giocatori e ha acquistato nove giocatori nuovi.
Successivamente il Pineto – dopo avere visto rigettare tutti i propri ricorsi innanzi agli organismi di giustizia di Lega e Federazione – ha ottenuto ‘accoglimento delle proprie ragioni in sede di Alta Corte del CONI (decisione 7-10 settembre).
Forlì ha presentato allora ricorso al TAR Lazio per ottenere la propria ammissione alla Serie A1:
a) in via principale, al posto del Pineto (sostenendo l’illegittimità della decisione dell’Alta Corte);
b) in via subordinata, anche in soprannumero, sostenendo di avere comunque titolo in applicazione del provvedimento di ripescaggio (non essendo lo stesso mai stato materialmente annullato o revocato in sede di autotutela e da ritenersi quindi ancora valido ed efficace);
Il TAR Lazio, Sezione Terza, con ordinanza 25 settembre 2009, n. 4371, ha rigettato entrambe le richieste di Forlì (vedi ordinanza allegata).
Forlì ha allora proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, che:
a) prima, con Decreto Presidenziale 26 settembre 2009, n. 4741 (allegato), ha “sospeso” le due partite della Prima Giornata di Campionato relative alle due Società (Forlì e Pineto) le cui posizioni erano oggetto della controversia;
b) poi, con ordinanza della Sesta Sezione, 29 settembre 2009, n. 4744 (allegata) – pur dichiarando formalmente inammissibile la richiesta cautelare di Forlì – ne ha riconosciuto il titolo a partecipare alla Serie A1, accogliendo il rilievo in base al quale il provvedimento di ripescaggio del Forlì in Serie A1 non era stato mai annullato o revocato in sede di autotutela dalla Lega, con la conseguenza di essere ancora valido ed efficace.
In applicazione di tale decisione, la Lega e la Fipav hanno riformulato il calendario della Serie A1, ampliando il format a 15 squadre ed inserendovi il Forlì, che ieri ha pertanto esordito in Serie A1”.
Avv. Enrico Lubrano

  • Soc. Forlì - Ordinanza Tar Lazio, sez. III ter, n. 4371/2009
  • soc. Forlì - Decreto Pres. Consiglio di Stato, n. 4741/2009
  • Soc. Forlì - Ordinanza Consiglio di Stato, n. 4744/2009



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    29 ottobre 2009

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