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PRIMO PIANO
Regolamentazione internazionale
Regolamentazione nazionale
FIGC (Roma 23 ottobre 2012)
Giurisprudenza nazionale
Il mandato di agente di calciatori redatto dall'avvocato deve rispettare le regole della FIGC
Non ha diritto al compenso professionale il soggetto che agendo nella duplice veste di avvocato e agente di calciatori abbia stipulato un contratto di diritto comune in violazione di norme dell’ordinamento sportivo. Non può, infatti, ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell’interesse perseguito ex art. 1322, comma 2, c.c., un contratto posto in frode alle regole proprie della FIGC, e senza l’osservanza delle prescrizioni formali e sostanziali all’uopo richieste in favore della serietà degli agenti procuratori e dei diritti del calciatore professionista.
Giurisprudenza internazionale
GIURISPRUDENZA FIFA
Spagna: un club di calcio in difficoltà economica può licenziare i propri calciatori
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