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COMUNICATO UFFICIALE 5 F - BANDO ESAME AGENTI
Giursprudenza
L'avversaria è troppo fallosa? Sì, ma schiaffeggiarla a fine partita è reato, non legittima difesa
Il colpo inferto alla giocatrice avversaria aveva finalità ritorsive, dal momento che la gara era ormai terminata e nulla autorizza a pensare che l’imputata si rappresentasse l’eventualità che l’avversaria intendesse ulteriormente colpirla o spintonarla.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 7536/13; depositata il 15 febbraio)
Il caso. Al termine di una partita di calcio femminile, una giocatrice, evidentemente esasperata dai falli commessi da un’avversaria durante l’incontro, colpisce quest’ultima con uno schiaffo, ferendola al labbro. A seguito dell’assoluzione da parte del Giudice di Pace, il P.G. ricorre per cassazione, sostenendo che il fatto lesivo è scriminato se commesso durante una tipica azione di gioco, mentre nel caso di specie il colpo inferto alla vittima aveva finalità ritorsive.
Un caso di legittima difesa? A giudizio della S.C. il ricorso è fondato: il Giudice di Pace ha ritenuto sussistente l’esimente della legittima difesa, sulla base dell’assunto che l’imputata avesse subito comportamenti scorretti durante la partita, ai quali aveva reagito solo quando, da ultimo, era stata spintonata al termine della partita.
Tale ricostruzione non convince i giudici di legittimità, secondo i quali il colpo inferto alla giocatrice avversaria aveva finalità ritorsive, dal momento che la gara era ormai terminata e nulla autorizza a pensare che l’imputata si rappresentasse l’eventualità che l’avversaria intendesse ulteriormente colpirla o spintonarla.
No: caso mai una provocazione ... Dai fatti emerge piuttosto un’ipotesi di provocazione, peraltro richiamata in altra parte della sentenza: questa però, non è idonea a fondare la legittima difesa, bensì, eventualmente, a determinare il riconoscimento della relativa attenuante.
Per questi motivi la Cassazione annulla con rinvio la sentenza impugnata.
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