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PRIMO PIANO
PUBBLICAZIONI
International Sports Law and Policy Bulletin 1/2015
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THE FIFA REGULATIONS ON WORKING WITH INTERMEDIARIES
IMPLEMENTATION AT NATIONAL LEVEL
Michele Colucci (ed.)
ISBN 978-88-940689-3-1 (December 2015)
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MASTERS
Master in DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT
V edizione
Sports Law and Policy Centre
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Roma, Febbraio-Aprile 2016
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UEFA Research Grant Programme - Edition 2016/17
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La interdisciplinarietà del diritto sportivo
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Sorrento, 28 dicembre 2015
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COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONI UNITE - Decisione n. 63 Anno 2015, nel giudizio R.G. n. 85/2015, presentato da Salvatore Astarita contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata con C.U. n. 027/CFA del 24 settembre 2015
Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport hanno ancora una volta ribadito che un ricorso per motivi di legittimità non è configurato come altro grado di giudizio, nel quale possono essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti; ovvero come giudizio volto a sindacare le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è preordinato all'annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso prospettante una sequela di censure non aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e non specificamente argomentate con riferimento ai medesimi; e il ricorso è altresì inammissibile se articolato su doglianze volte esclusivamente a contrapporre una possibile soluzione diversa da quella cui la decisione impugnata è pervenuta relativamente ad un fatto, alla valutazione di una prova ovvero alla definizione di sequenze di eventi rilevanti. E si è anche avvertito che non può prospettarsi come motivo di diritto l'assunto che un fatto è vero o non è vero (è o non è provato) e che per questa ragione si sarebbe dovuto giungere a soluzioni diverse da quelle fatte proprie dalla decisione impugnata. Attesa la tassativita` dei motivi specificati nel citato art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, le parti non possono omettere di precisare per quale dei tassativi casi previsti dall'art. 54 citato, il singolo motivo di ricorso è proposto. In definitiva, il Collegio di Garanzia non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può solo verificare se il Giudice di merito abbia nelle sue valutazioni violato una norma (sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo lacunoso o illogico o contraddittorio.
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COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT, SEZIONE UNITE, DECISIONE NR. 58, ANNO 2015 MOTIVAZIONI DEL 24 NOVEMBRE 2015 - S.E.F. Torres 1903 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/Procura Generale Sport CONI/Procura Federale FIGC/Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. - Domenico Capitani Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/Procura Generale Sport CONI/Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. - Giuseppe Sampino/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/Procura Generale Sport CONI/Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. - L'Aquila Calcio 1927/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.
In questa decisione le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport hanno rimarco la validità, in tema di responsabilità oggettiva del c.d. principio di "precauzione", in forza del quale l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è tanto forte che il criterio di imputazione della responsabilità, a carico della società calcistica, è talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni anche oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza.
"Il principio di precauzione, cui la responsabilità oggettiva della Società calcistica si collega", ha aggiunto il Collegio di Garanzia, risulta "coerente con le finalità istituzionali perseguite dalle istituzioni e dagli altri soggetti operanti nel mondo dello sport: promuovere trasparenza, correttezza, ordine e rispetto dell'avversario in una libera competizione ove il migliore prevalga". In conseguenza, è vero che la responsabilita` oggettiva ha un forte effetto dissuasivo, preventivo e riparatorio "ma è anche vero che essa prescinde da ogni giudizio di disvalore verso la Società sanzionata" perchè non è "la 'rimproverabilità' o una 'culpa in vigilando'" che può determinare la responsabilità oggettiva, ma il solo fatto, oggettivo e materiale riconducibile alla società sanzionata.
FIGC
1)
Violazione dell'art. 5 comma 1, CGS in relazione alla violazione dell'art. 1bis CGS da parte di soggetto federale. L'offesa, deve essere percepita da più persone e non solo da una - C.U. n. 43/TFN
2) Violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera B), punto 1) del C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Serie B 2015/2016, per non aver provveduto, entro il termine del 7 luglio 2015, al ripianamento complessivo della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31 dicembre 2014 - C.U. n. 42/TFN
3) Violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS e dei principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti, nonché dei corrispondenti principi contenuti nell’art. 54 del Regolamento LND, per avere autonomamente presentato al Tribunale Federale Nazionale una denuncia contro la Società AS Lucchese Libertas 1905, segnalandone il comportamento scorretto per non avere rilasciato gli accrediti richiesti dai componenti la delegazione provinciale in possesso di tessera federale - C.U. n. 40/TFN
4) Modifica art. 23 e 32 sexies C.G.S. in materia di applicazione della sanzione su richiesta delle parti - C.U. 209/A Segreteria Federale
5) Nuovo Regolamento Elenco speciale direttosi sportivi - C.U. 212/A Segreteria Federale
6) Manuale Licenze UEFA - C.U. 213/A Segreteria Federale
PREMIO RDES 2015
Il Comitato di Redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport ha il piacere di comunicare le tre tesi vincitrici del Premio RDES 2015:
Premio speciale tesi di dottorato
Alexandre-Guillaume Tollinchi
Tesi: La capitalizzazione contrattuale dell'immagine del calciatore professionista: elementi di diritto comparato Francia - Italia e di diritto dell'Unione europea
1° posto (ex aequo) tesi di laurea
Emilia Conoscenti
Tesi: Modelli organizzativi e responsabilità da reato delle società sportive
Luca Fortunato
Tesi: La risoluzione unilaterale del contratto dei calciatori professionisti. Problemi attinenti alla risarcibilità del danno in ambito nazionale ed internazionale
NOTA REDAZIONALE
L'abbonamento annuale alla Rivista decorre dal 1 gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all'annata, compresi quelli già pubblicati.
Modulo d'ordine RDES 2016
Si pregano i lettori della rivista di inviare le proprie segnalazioni relative ad eventi, articoli, documenti al seguente indirizzo e-mail: info@rdes.it
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