|
|
|
|
|
PRIMO PIANO
RDES 3/2015
(Scarica l'indice in formato pdf)
EDITORIALE In memoria del Prof. Lucio Colantuoni
di Michele Colucci, Salvatore Civale, Alessandro Coni, Marco Giacalone, Luca
Tettamanti, Federico Venturi Ferriolo
INDICE
DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL'ARBITRO DI CALCIO
di Roberto Terenzio
IL RICONOSCIMENTO DI "DANNI MORALI" IN CASO DI RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA:
LEZIONI DA ARIOSA V. CLUB OLYMPIA
di Matteo Di Francesco
GLI EMENDAMENTI AL CODICE TAS 2016: MOLTO RUMORE PER
NULLA?
di Mario Vigna
DOVERI DI COMPORTAMENTO E OBBLIGHI DI PRESTAZIONE
DELL'ALLIEVO O UTENTE SPORTIVO
di Michela Chiarini
LA SPONSORIZZAZIONE SPORTIVA TRA ATIPICITÀ LEGALE E
LIBERTÀ DI AUTODETERMINAZIONE PERSONALE
di Maria Cimmino e Stefania Santamaria
LA DISCIPLINA DELLO SFRUTTAMENTO DELL'IMMAGINE DEL
CALCIATORE PROFESSIONISTA: I DIRITTI PATRIMONIALI
D'IMMAGINE COME ELEMENTI CAPITALIZZABILI?
di Alexandre-Guillaume Tollinchi
SPECIALE SENTENZE DELLA CASSAZIONE PENALE IN TEMA DI FRODE
SPORTIVA
MASSIME DI GIURISPRUDENZA
Sentenza Giraudo ed altri
INTRODUZIONE
Tommaso Pensabene Lionti
L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ALLA FRODE IN
COMPETIZIONI SPORTIVE NELLA VICENDA "CALCIOPOLI"
Bartolomeo Romano
NOTA ALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE PENALE N. 36350/15, IN
TEMA DI FRODE SPORTIVA
Piero Sandulli
GIUSTIZIA SPORTIVA, GIUSTIZIA STATALE E VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO NE BIS IN IDEM
Giangabriele Agrifoglio
CONDANNA GENERICA TRA GIUDICE PENALE E GIUDICE CIVILE
Gina Gioia
N.B.: Si attira l'attenzione dei gentili lettori che ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del regolamento per la formazione continua del CNF, le pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale possono ricevere da n. 1 a n. 3 CF per ciascuno scritto.
RDES
10 Anni al Servizio del Diritto dello Sport
Volumi disponibili previo pagamento:
Volumi 2 0 1 5:
1 -
2 -
3
Volumi disponibili gratuitamente on line:
Volumi 2 0 1 4:
1 -
2 -
3
Volumi 2 0 1 3:
1 -
2 -
3
Volumi 2 0 1 2:
1 -
2 -
3
Volumi 2 0 1 1:
1 -
2 -
3
Volumi 2 0 1 0:
1 -
2 -
3
Volumi 2 0 0 9:
1 -
2 -
3
Volumi 2 0 0 8:
1 -
2 -
3
Volumi 2 0 0 7:
1 -
2 -
3
Volumi 2 0 0 6:
1 -
2 -
3
Volumi 2 0 0 5:
1 -
2 -
3
EVENTI
Lezione Inaugurale della V edizione del Corso di
Specializzazione in Diritto ed Economia dello Sport con Convegno su:
"Il Giusto Processo Sportivo"
Venerdì 4 Marzo 2016 - Ore 10.00
CASSA FORENSE
Sala Seminari - Via Ennio Quirino Visconti, 8 - Roma
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT
V edizione
Sports Law and Policy Centre
Roma, Marzo-Luglio 2016
Manifesto -
Programma -
Calendario Lezioni -
Accreditamento
La regolamentazione FIFA chiarezza o confusione?
Casi pratici e novita a confronto
Cortina d'Ampezzo, 18 e 19 marzo 2016
Sala Cultura Don Pietro Alvera
Programma -
Locandina
EXECUTIVE PROGRAMME IN INTERNATIONAL SPORTS LAW
www.ravellosportslaw.com
Ravello, Italy, 18-19 July 2016
NEWS
-
UEFA Research Grant Programme (RGP) (deadline for applications 31 March 2016)
-
UEFA report on Club Licensing – ten years on
-
Application process for the 4th edition of the MESGO programme (open until Monday 28 March 2016)
- Decisione del Tribunale Federale FIPAV del 27 Gennaio 2016
Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pallavolo ha respinto il RICORSO n. 6.15/16 presentato da Giulia Rasori e dalla sig.ra Veronica D'Aversa n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Giula Rasori con il quale si richiedeva lo scioglimento del vincolo sportivo tra l'atleta Giulia Rasori e il sodalizio Auprema, circolo sportivo dilettantistico. Il tribunale ha precisato, tra l'altro, che: "il vincolo sportivo è inserito nello statuto della Federazione Italiana Pallavolo ed è, quindi, conoscibile da chiunque, atleta o associato, decida di tesserarsi per l'esercizio dell'attività pallavolistica con la Federazione. Alla scelta, libera ed incondizionata, di tesserarsi con la FIPAV consegue l'accettazione espressa (proprio con il tesseramento/affiliazione) di tutte le regole procedimentali e comportamentali che regolano il mondo pallavolistico". Avverso tale decisione la parte ricorrente, rappresentata dall'Avv. Enrico Crocetti, ha dichiarato l'intenzione di voler proporre ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.
GIURISPRUDENZA CONI
-
Decisione n. 8 del 15/02/2016 del Collegio di Garanzia del CONI
Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, ha precisato, ai sensi dell'articolo 2, commi 2, 4 e 5, il principio generale cui debbono uniformarsi i Giudici sportivi e le caratteristiche che deve avere una decisione. In particolare, deve essere garantito il giusto processo e la motivazione delle decisioni deve essere chiara e sintetica.
Corollario di tali principi è che, anche nel caso di rigetto di una domanda o di una eccezione, la parte soccombente deve essere messa in condizione di comprendere su quali basi e secondo quale opinio juris sia stata disattesa la propria domanda e/o eccezione.
-
Decisione n. 7 del 12/02/2016 del Collegio di Garanzia del CONI
Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezione IV, ha affermato che la controversia avente ad oggetto somme non corrisposte ad un calciatore dilettante in ottemperanza all’accordo economico sottoscritto con la società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti rientra nella sua sfera di competenza, essendo stati esperiti i gradi interni di giustizia federale (Commissione Accordi Economici e Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vert. Econ.) ed in quanto organo di chiusura del sistema di tutela della giustizia sportiva.
-
Decisione n. 6 del 10/02/2016 del Collegio di Garanzia del CONI
Le Sezioni unite del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni hanno stabilito, annullando con rinvio la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Tennis, che "liillecito, come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve aver superato sia la fase dell'ideazione che quella così detta preparatoria e essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato".
-
COMUNICATO UFFICIALE N. 48
Tribunale Federale Nazionale FIGC – Sezione Disciplinare
di Emanuele Alparone
L'organo giudicante si è soffermato sui criteri di formazione della prova affinché possa configurarsi un illecito sportivo e sulla chiamata in correità richiamando a tal proposito precedenti decisioni di organi federali (GF, S.U., 21.08.2012, in C.U. n.037/CGF, CGF, S.U., 20.08.2013, in C.U. n.029/CGF).
Per quanto attiene alla formazione della prova va rilevato che nel procedimento sportivo ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora dell’apertura di esse, ovvero in seguito a indagini svolte in altro tipo di procedimento.
È evidente quindi, che gli elementi per condannare un soggetto ad una sanzione penale devono avere una consistenza ed una pregnanza tale da superare ogni possibile prova di resistenza.
Per quanto concerne la chiamata in correità si è sottolineato come, affinché essa possa assurgere al rango di prova, sia necessaria l'esistenza "anche di riscontri estrinseci, è cioè di ulteriori elementi o dati probatori, non predeterminati nella specie e qualità, e quindi aventi qualsiasi natura, sia rappresentativa che logica, che confermino l'attendibilità del racconto".
PUBBLICAZIONI
THE FIFA REGULATIONS ON WORKING WITH INTERMEDIARIES
IMPLEMENTATION AT NATIONAL LEVEL
International Sports Law and Policy Bulletin 1/2015
www.sportslawbulletin.com -
www.sportslawandpolicycentre.com
Michele Colucci (ed.)
ISBN 978-88-940689-3-1 (December 2015)
PRESS RELEASE -
BROCHURE -
TEASER -
COMPARATIVE TABLE -
ORDER FORM
INTERNATIONAL ENCYCLOPAEDIA OF SPORTS LAW
Kluwer Law International, 2016, M. Colucci ed.
FLYER
OPPORTUNITÀ DI LAVORO
NOTA REDAZIONALE
L'abbonamento annuale alla Rivista decorre dal 1 gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all'annata, compresi quelli già pubblicati.
Modulo d'ordine RDES 2016
Si pregano i lettori della rivista di inviare le proprie segnalazioni relative ad eventi, articoli, documenti al seguente indirizzo e-mail: info@rdes.it
|
|
|
|
|
|