INTERNATIONAL ARBITRATION IN SPORT:
THE LATEST DEVELOPMENT ON SPORTS LAW
Milan, 8-9 June 2018
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FOOTBALL COACH-RELATED DISPUTES
A Critical Analysis of the relevant CAS awards and
FIFA Players' Status Committee decisions
By
Josep F. Vandellós Alamilla
Michele Colucci (ed.)
International Sports Law and Policy Bulletin 1/2018
ISBN 978-88-940689-8-6 (March 2018)
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UEFA RESEARCH GRANT PROGRAMME
Supporting academic research in European football
GIURISPRUDENZA
a cura di Francesco Casarola (francesco@casarolasportslaw.com)
A. GIURISPRUDENZA ORDINARIA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
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Gli obblighi informativi imposti dalla normativa antidoping non sono contrari alla CEDU
(Sentenza disponibile sul sito
www.dirittomedicinasport.it/wp-content/uploads/2018/01/CEDU2018_48151_77769sV.pdf)
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto che gli obblighi informativi imposti agli atleti nell'ambito della normativa antidoping (c.d. whereabouts) non sono contrari alla CEDU, La Corte ha ritenuto che l'importanza dei motivi di interesse pubblico che rendono necessarie tali restrizioni della libertà personale li rende comunque giustificabili e compatibili con l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
CORTE DI CASSAZIONE
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Calcio saponato: esonero della responsabilità del gestore dell’impianto se mancato utilizzo del casco (Cass. Civ. III sez Ord. 1254/2018).
La Corte di Cassazione si espressa sulla richiesta di risarcimento derivante dall’attività di calcio saponato. Gli ermellini hanno fatto deciso per la non risarcibilità del danno, poiché “l’atleta” aveva deciso volontariamente di non utilizzare il casco prescritto per quest’attività dal gestore del campo da gioco.
B. GIURISPRUDENZA SPORTIVA
CONI: Collegio di Garanzia
- Sulla perentorietà del termine per impugnare
(Decisione n. 6 del 5 febbraio 2018).
In relazione all’impugnazione di una delibera federale, effettuata oltre il termine di 30 giorni, Il Collegio ha evidenziato che a nulla rileva la previsione di un diverso termine “lungo” per impugnare (non oltre un anno dall’accadimento) in quanto “il termine di 30 giorni è pacificamente interpretato come termine perentorio, decorrente dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto, il cui superamento implica la decadenza dal diritto alla proposizione del ricorso”.
- Sull’inammissibilità dei motivi di reclamo
(Decisione n. 5 del 2 febbraio 2018).
Il Collegio, ritenendo inammissibili le doglianze sollevate dai ricorrenti, ha rigettato i ricorsi precisando che le censure sollevate “si risolvono nel contrapporre alle valutazioni dei fatti compiute dalla Corte Federale di Appello una valutazione diversa ed alternativa; o nel lamentare una valutazione asseritamente errata o inadeguata di altri fatti che deporrebbero in senso favorevole ai ricorrenti […] Si tratta di doglianze inammissibili dinanzi al Collegio di Garanzia, il quale non può sostituirsi al Giudice di merito nella valutazione dei fatti e nella ponderazione delle prove”.
- Sulla necessità della difesa tecnica nei giudizi federali
(Decisione n. 9 del 15 febbraio 2018).
Rimessa alla Sezioni Unite la questione in ordine al ruolo della Procura Generale dello Sport e alla necessità di una difesa tecnica nei giudizi federali. In particolare la Corte ha affermato: “Ritiene dunque la Sezione che, l’insieme degli elementi normativi e di sistema fin qui considerati, richieda, ai fini della decisione del caso sottopostole, un chiarimento sistematico dell’Organo nomofilattico innanzitutto in ordine al ruolo della Procura Generale dello Sport presso il CONI e, in seconda eventuale battuta, in ordine alla necessità della difesa tecnica innanzi ai Giudici federali e, in particolare, nel giudizio disciplinare di secondo grado”.
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche
- Carenza degli elementi probatori
(C.U. n. 45 del 01 Marzo 2018).
La Procura Federale ha aperto un fascicolo ed avviato attività istruttoria al fine di rintracciare i responsabili delle offese razziste e degli ululati rivolti da alcuni spettatori all’indirizzo di un calciatore di colore.
Dagli atti emergeva, in particolare dal video della gara, “al trentesimo circa del secondo tempo venivano proferite grida di sfondo razzista all’indirizzo del giocatore Anin N’Kouma Cristian Duval da parte di alcuni spettatori presenti al di fuori del campo, insulti a sfondo razziale fermati poco dopo dall’intervento di altri spettatori non ricorrono gli elementi per l'accoglimento del deferimento”.
- Premio di preparazione efficacia probatoria dell’assegno
(C.U. n. 20 del 28 febbraio 2018).
Il Tribunale si espresso in merito ad una questione riguardante il pagamento di un premio di preparazione. In particolare è stato affermato che non ha nessuna efficacia probatoria la copia: “fotostatica di un assegno bancario, datato 12.06.2016, intestato alla controparte fotostatica di un assegno bancario, datato 12.06.2016, intestato alla controparte”.
Infatti come noto e come ha avuto modo di ribadire la Corte il pagamento del premio di preparazione deve essere provato mediante la produzione della c.d. lettera liberatoria vidimata dal Comitato competente, come affermato dall’art. 96 c. 3 NOIF. Inoltre è stato affermato in merito al documento: “non può non rilevarsi come un assegno bancario non incassato non possa avere rilevanza probatoria ai fini della dimostrazione dell’intervenuto pagamento degli importi indicati, così come non si può attribuire alcun tipo di riconducibilità alla Società resistente della sottoscrizione apparentemente apposta per ricevuta dell’assegno in questione”.
Corte Sportiva d’Appello FIGC
- Responsabilità oggettiva gradazione della sanzione
(C.U. n. 94 del 28 febbraio 2018).
La questione prendeva le mosse da un ricorso proposto da una società per chiedere la riduzione della sanzione in merito al mancato ottemperamento dell’effettuazione di una gara a porte chiuse. La Corte ha avuto modo di modulare la sanzione in riferimento all’annosa questione della responsabilità oggettiva, affermando: “In un sistema pur largamente ispirato al principio della responsabilità oggettiva si ritiene, infatti, che gli organi giudicanti non debbano automaticamente trasporre nei confronti della società il giudizio di disvalore per una condotta di individui che nella fattispecie concreta non può essere governata dal sodalizio. Infatti, in talune circostanze come quella in esame, ai giudici sportivi è riconosciuto il potere di scelta ovvero di graduazione della pena da infliggere al club, sí da consentire, in ragione del contesto nel quale gli avvenimenti si verificano, una valutazione caso per caso circa la sanzione più conforme a criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza”.
- Responsabilità della società per comportamenti discriminatori fuori casa. Chiusura dell’impianto nella partita in casa
(C.U. n. 95 del 28 febbraio 2018).
La Corte Sportiva d’Appello della FIGC ha avuto modo di rivedere la decisione del Giudice Sportivo in merito alla sanzione di chiusura di una parte dell’impianto, come sanzione alla società ospitata per comportamento discriminatorio. In particolare è stato affermato: “Osserva però la Corte che la sanzione relativa alla parziale chiusura dell’impianto così come decisa dal Giudice Sportivo è inapplicabile in considerazione della sua genericità, scaturita anche dal fatto che l’episodio si è verificato quando la squadra si trovava in trasferta e, in questi casi, il ribaltamento della sanzione in un settore dell’impianto della società ospitata è questione di dubbia corretta attuazione, anche in considerazione della circostanza che non è certa la provenienza dei tifosi ospitati da un settore piuttosto che un altro dello stadio della ricorrente”.
- Applauso da parte un tesserato durante una gara comportamento non irriguardoso
(C.U. n. 96 del 28 febbraio 2018).
L’organo di giustizia della FIGC ha espresso la propria decisione in merito al comportamento dell’applauso posto in essere da parte di un allenatore. Tale gesto è stato definito come normale durante la gara e non diretto a contestare l’operato dell’arbitro. Inoltre non concretizzano un comportamento irriguardoso se non accompagnati da frase o parola offensiva.
- Ridotta squalifica a calciatore nonostante minacce all’arbitro
(C.U. n. 84 del 7 febbraio 2018).
È stato accolto parzialmente il ricorso, avverso la squalifica di un calciatore, in quanto essendosi lo stesso limitato a semplici proteste nei confronti dell’operato del direttore di gara, seppur la condotta possa essere considerata fortemente e veementemente irriguardosa, l’assenza di minacce deve condurre ad una riduzione delle giornate di squalifiche comminate.
Commissione Procuratori Sportivi
- Sulla funzione della Commissione Procuratori Sportivi
(C.U. n. 009/PS del 21 febbraio 2018).
Un calciatore ha richiesto alla Commissione Procurato Sportivi di esprimersi sulla falsità della procura sottoscritta con un procuratore sportivo. La Commissione ha avuto modo di affermare che: “Considerato che il calciatore Insigne ha chiesto che questa Commissione - in uno con l’irrogazione di un provvedimento disciplinare ai danni sia dell’Ottaiano che della Doa Managment Srl si esprimesse sulla falsità della procura ad essi rilasciata per accertare l’invalidità e l’inefficacia del contratto di rappresentanza, è bene ribadire che su questo secondo punto la Commissione non ha competenza a decidere”.
- Sulla competenza nelle controversie tra procuratori e calciatori
(C.U. n. 007/PS del 21 febbraio 2018).
La Commissione Procuratori Sportivi, rilevando l’avvenuta abrogazione della disposizione che prevedeva la competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport presso il CONI per le controversie relative al mandato tra procuratori e calciatori, ha archiviato il procedimento disciplinare ritenendo legittimo il ricorso dell’agente al tribunale ordinario dal quale ha ottenuto ingiunzione di pagamento ai danni del calciatore.
- Diniego d’iscrizione al registro
(C.U. n. 010/PS del 10 febbraio 2018).
La Commissione ha avuto modo di esprimersi sulla richiesta di ricorso avverso diniego d’iscrizione al registro procuratori. La questione riguardava un soggetto proprietario indirettamente del circa il 2% di quote azionarie di società di Serie A.
L’art. 3.2 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo sancisce inequivocabilmente che “Non possono svolgere l’attività di Procuratore Sportivo i tesserati della FIGC, dirigenti, calciatori o tecnici, e comunque tutti coloro che ricoprano cariche o abbiano rapporti professionali o di qualsiasi altro genere nell’ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate”. L’ampiezza della nozione di “rapporti professionali o di qualsiasi altro genere nell’ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate” è, difatti, sufficiente di per sé ad attribuire alla acclarata titolarità in capo all’istante di una partecipazione societaria in una società affiliata alla FIGC, ed a prescindere dalla entità della stessa, un’efficacia insuperabilmente preclusiva dell’accesso dello stesso alla professione di Procuratore Sportivo. Né si può omettere di rilevare come l’effetto impeditivo all’iscrizione determinato dalla sussistenza di un rapporto di “qualsiasi altro genere nell’ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate” non sia collegato dalla disposizione che viene in rilievo ad alcuna valutazione ulteriore rispetto al mero accertamento della sussistenza del predetto rapporto e che involga la natura di tale rapporto ovvero la connotazione dell’interesse ad esso sottostante. Con il che le – pur apprezzabilmente articolate – argomentazioni che parte ricorrente espone a sostegno della propria domanda di annullamento del provvedimento di diniego, incentrate a sollecitare un apprezzamento caso per caso dell’effettiva sussistenza di una situazione di conflitto di interesse in capo al titolare della partecipazione societaria, non possono, in una prospettiva de jure condito, essere positivamente apprezzate, in quanto a ciò osta l’inequivoco dato letterale della disposizione in questione”.
EVENTI
REXSPORT CONFERENCE DEDICATED TO THE GLOBAL THREAT OF MATCHFIXING
March 9-10, Chelsea Harbour Hotel, London
Gala Dinner, March 9, at Chelsea FC's Stamford Bridge Stadium
www.tacklingmatchfixing.com
DOPING: PREVENZIONE, REPRESSIONE, CASI PRATICI E DI CRONACA
Ancona, 24 marzo 2018
Locandina
L’ANTIDOPING: ANALISI DELLA NORMATIVA STATALE E SPORTIVA
La Spezia, 22 marzo 2018, ore 14.30
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
MASTER IN DIRITTO, GIUSTIZIA E MANAGEMENT DELLO SPORT
Altalex Formazione
Sconto del 30% riservato ai soci AIAS
Roma, 30-31 marzo 2018
Roma, 06-07-13-14-20-21 aprile 2018
Genova, 13-20-21-27-28 aprile 2018
Genova, 04-05 maggio 2018
Padova, 11-12-18-19-25-26 maggio 2018
Padova, 08-09 giugno 2018
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PUBBLICAZIONI
DISCIPLINARY PROCEDURES IN FOOTBALL
AN INTERNATIONAL AND COMPARATIVE ANALYSIS
Marc Cavaliero and Michele Colucci (eds.)
International Sports Law and Policy Bulletin 1/2017
ISBN 978-88-940689-7-9 (October 2017)
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PRESS RELEASE
THE FIFA REGULATIONS ON WORKING WITH
INTERMEDIARIES
IMPLEMENTATION AT NATIONAL LEVEL
II EDITION
Michele Colucci (ed.)
International Sports Law and Policy Bulletin 1/2016
ISBN 978-88-940689-6-2 (December 2016)
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