|
VIOLENZA NEGLI STADI: L'OBBLIGO DI FIRMA DEVE RIFERIRSI A MANIFESTAZIONI DETERMINABILI
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37123 del 13 ottobre 2005, ha stabilito che il provvedimento ex art. 6 l. 401/1989, che impone al tifoso violento l'obbligo di firma presso un commissariato di polizia, deve consentire al destinatario di determinare quali siano le manifestazioni sportive oggetto del provvedimento in modo certo.
Tale determinazione va fatta sulla base degli elementi di identificazione forniti nel provvedimento stesso e di elementi di fatto esterni al provvedimento ma generalmente noti, quali ad esempio i calendari ufficiali dei campionati e dei tornei.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37123 del 13 ottobre 2005, precisando che tale interpretazione garantisce lo scopo del legislatore, che è quello di rendere determinato il divieto comportamentale per non esporre il destinatario a divieti indeterminati che non sarebbe in grado di rispettare.
Cassazione , sez. III penale, sentenza 13.10.2005 n° 37123
|
|