RACCOLTA SISTEMATICA E RAGIONATA DEI COMUNICATI
UFFICIALI FIGC
A cura di Michele Colucci e Flavia Tortorella
Impaginazione e realizzazione on line a cura di Antonella Frattini
Sommario 1
Indice Analitico Errore. Il segnalibro non è definito.
Indice Cronologico Errore. Il segnalibro non è definito.
Il
Consiglio federale della FIGC nella stagione 2008/09 ha deliberato su diverse
materie. Qui di seguito riportiamo le disposizioni più importanti:
CALCIATORI LOCALI
(CU
27/A del 18 luglio 2008)
“Per le società partecipanti ai
campionati di serie A nella stagione sportiva 2008/2009:
- la rosa di prima squadra, se composta
da un numero di calciatori fino a 25, dovrà comprendere almeno 8 calciatori
locali, con il limite massimo di 4 per quelli di cui alla precedente lettera
b);
- la rosa di prima squadra, se composta
da un numero di calciatori da 26
a 30, dovrà comprendere almeno 9 calciatori locali, con
il limite massimo di 5 per quelli di cui alla precedente lettera b);
- la rosa di prima squadra, se composta
da un numero di calciatori da 31
a 35, dovrà comprendere almeno 10 calciatori locali, con
il limite massimo di 6 per quelli di cui alla precedente lettera b);
- la rosa di prima squadra, se composta
da un numero di calciatori da 36
a 40, dovrà comprendere almeno 11 calciatori locali, con
il limite massimo di 6 per quelli di cui alla precedente lettera b);
- la rosa di prima squadra, se composta
da un numero di calciatori da 41
a 45, dovrà comprendere almeno 12 calciatori locali, con
il limite massimo di 7 per quelli di cui alla precedente lettera b);
- la rosa di prima squadra, se composta
da un numero di calciatori da 46
a 50, dovrà comprendere almeno 13 calciatori locali, con
il limite massimo di 7 per quelli di cui alla precedente lettera b).
Le società partecipanti al campionato di
Serie A dovranno comunicare alla Lega Nazionale Professionisti il numero dei
calciatori facenti parte della rosa di prima squadra ed i nominativi dei
calciatori locali entro l’8 settembre 2008. Ogni eventuale variazione alla rosa
di prima squadra dovrà essere immediatamente comunicata alla medesima Lega.
Il mancato rispetto delle disposizioni in
materia di incentivazione e promozione dei calcia tori locali comporterà
l’applicazione della sanzione di almeno 1 punto di penalizzazione in
classifica.
Il Consiglio Federale si riserva, in
materia di incentivazione e promozione dei calciatori locali, ogni ulteriore e
successiva determinazione sulle rose di prima squadra delle Società partecipanti
al campionato di Serie B stagione sportiva 2008/2009.”
CALCIATORI
UTILIZZABILI IN SERIE B (LISTA DI) CU
65/A del 9 ottobre 2008
“I calciatori tesserati per società di Serie B, di I e di
II Divisione non inseriti nelle relative liste degli utilizzabili per la
stagione sportiva 2008/2009, nel caso risolvano consensualmente il contratto dal
1° novembre 2008, possono tesserarsi per altre società a partire dalla stessa
data di risoluzione fino al 2 febbraio 2009, in deroga alle disposizioni di cui
all’art. 117.3 delle N.O.I.F. e al C.U. n. 94/A del 5 maggio 2008.
CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA
Il
Consiglio ha anche modificato alcune disposizioni riguardanti i Giudici sportivi
nazionali e territoriali (art. 29), le Commissioni disciplinari (art. 30), le
Norme procedurali (art. 46) CU 26/A del 18 luglio 2008, cosi come le
disposizioni sulle Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati (Art. 19, co. 9) CU 47/A del 28 agosto 2008. Infine con CU 5/A del 7 luglio 2008, l FIGC ha reso
noto che le modalità per adire la
Camera del CONI. Questa la procedura: :
“3.
L’istanza di arbitrato di cui al Regolamento particolare deve essere depositata
dalla parte richiedente (“parte ricorrente”) a pena di decadenza:
3.a
a mano presso la Segreteria della Camera esclusivamente il giorno martedì 22
luglio 2008, dalle ore 9 alle ore 15.30;
3.b
via fax ovvero e-mail entro e non oltre le ore 15:30 del giorno martedì 22
luglio 2008.
L’istanza
di arbitrato deve contenere la prova dell’avvenuta trasmissione alla
Federazione Italiana Giuoco Calcio (“parte convenuta”), nonché la prova del
pagamento dei diritti amministrativi dovuti pari ad € 2.000,00 (euro duemila/00).
4.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio deve versare alla Segreteria della Camera
i diritti amministrativi - pari ad € 2.000,00 (euro duemila/00) - e depositare
a mano presso la Segreteria della Camera o trasmettere a mezzo fax ovvero
e-mail alla medesima copia del bonifico attestante l’avvenuto versamento entro
le ore 15:30 del giorno giovedì 24 luglio 2008.
5.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio può far pervenire alla Segreteria della
Camera la risposta di cui all’art. 6 del Regolamento particolare:
5.a
a mano presso la Segreteria della Camera esclusivamente il giorno giovedì 24
luglio 2008, dalle ore 9 alle ore 15.30;
5.b
via fax ovvero e-mail entro e non oltre le ore 15:30 del giorno giovedì 24
luglio 2008.
6.
Entro il termine previsto per il deposito a mano sia la parte ricorrente che la
parte convenuta sono invitate a depositare presso la Segreteria della Camera in
n. 1 originale e n. 5 copie, rispettivamente, l’istanza di arbitrato e l’intera
documentazione probatoria cui la parte intende avvalersi e la propria risposta
e l’intera documentazione probatoria cui la parte intende avvalersi.
7.
Il pagamento dei diritti amministrativi deve avvenire per mezzo di bonifico
bancario da effettuarsi presso: Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia 6309 C/C
200559 - CONI Attesa Reversale – IBAN IT66U0100503309000000200559 – causale del
versamento “DA iscrizioni CCAS”.
8.
I recapiti della Segreteria della Camera sono i seguenti:
Roma
- Stadio Olimpico - Curva Sud - Gate 23 - 2° piano - stanza 2.19
Tel.
0636857801 – 0636857802 fax
0636857104 e-mail camera@coni.it
9.
Alle udienze saranno ammessi i Legali rappresentanti delle parti, i loro
difensori ed eventuali consulenti, testimoni (all’uopo indicati nelle istanze,
nelle risposte o in altri successivi atti tempestivamente comunicati alla
Segreteria della Camera) e, comunque, il personale autorizzato preventivamente
dalla Segreteria della Camera;
10.
Il predetto personale autorizzato, qualora le udienze si tengano presso la Sede
della Camera, dovrà consegnare al Corpo di Guardia sito all’entrata dello
Stadio Olimpico – Curva Nord o Curva Sud, un documento di identificazione per
ricevere il badge di accesso all’impianto.”
COPPA ITALIA
Con
riferimento alla COPPA ITALIA con CU 42/A del 12 agosto 2008 il Consiglio
Federale ha deliberato che :
“Gli
eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5
e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul
risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità
procedurali e nei termini abbreviati come segue:
§ i rapporti ufficiali saranno esaminati
dal Giudice Sportivo della Lega Pro il giorno successivo alla disputa della
giornata di gara;
§ gli eventuali reclami, a norma
dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice
di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le
relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di
effettuazione della gara e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del
Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
§ gli eventuali reclami avverso la
decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti, innanzi alla Corte di Giustizia
Federale, con procedura d’urgenza, nei termini e con le modalità previsti
dall’art. 37 comma 7 C.G.S., la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello
stesso giorno di proposizione dei reclami. La decisione della Corte di
Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno
della riunione;
§ l’introduzione dei reclami, l’invio
delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti
ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno
avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra
indicati;
§ per tutto quanto non disciplinato
espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel
Codice di Giustizia Sportiva”.
LICENZE UEFA
Con
CU 78/A del 1° dicembre 2008, la FIGC ha
approvato il nuovo testo del Manuale delle Licenze UEFA
PERMESSO DI SOGGIORNO (ART. 11 BIS E 40 NOIF)
In
materia di permessi di soggiorno, la FIGC ha stabilito che (CU 66/A del 9 ottobre 2008 ) :
“Per
la stagione 2008-2009, ai fini del tesseramento dei calciatori extracomunitari
di cui ai commi 11 e 11 bis dell’art. 40 delle N.O.I.F., in parziale deroga
alle medesime disposizioni sarà sufficiente presentare, oltre alla ulteriore
documentazione prevista, il permesso di soggiorno con scadenza al 31 gennaio
2009.
NOIF
In
ossequio al principio della Perpetuatio
iurisdictionis, con CU 74/A del 1° dicembre 2008, è stato
riformulato l’art. 36, comma 7 delle NOIF, in
conformità al precetto statutario di cui all’art. 16, comma 3, è così
riformulato: “E’ vietato il
tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o
mancata rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una
sanzione irrogata nei suoi confronti”
2. l’art. 19, comma 1, del CGS, in via di interpretazione autentica, è così
riformulato:
“Per
i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle
società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che si rendono
responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra
disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma
restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7
delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni,commisurate alla natura ed
alla gravità dei fatti commessi:
a)
ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) ammenda; d) ammenda con diffida; e)
squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare
violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro
giornate di gara; f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio
di afflittività della sanzione; g) divieto di accedere agli impianti sportivi
in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli,
nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e
FIFA; h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con
eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche
federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente
dall'eventuale rapporto di lavoro.
REGOLAMENTO GIUOCO CALCIO
Con
CU 49/A del 28 agosto 2008 la FIGC ha reso
noto il testo del Regolamento del Giuoco del
Calcio approvato dall’IFAB, corredato dalle decisioni ufficiali pronunciate
dell’IFAB medesimo.
TESSERAMENTO DEI CALCIATORI EXTRACOMUNITARI
Per
quanto concerne il tesseramento dei calciatori extracomunitari, il Consiglio Federale,
con CU 3/A del 3 luglio 2008 ha stabilito che:
"A)
le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie
A nella stagione 2008/2009 che, alla data odierna, hanno più di due calciatori
cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a
titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due
calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti
dall’estero, a condizione che:
1.
uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o
alla E.E.E. che (i) si trasferisca all’estero, sottoscrivendo contratto con
società estera, o (ii) il cui contratto sia scaduto al 30.06.2008, o (iii) che
acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o
alla E.E.E.;
2.
uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o
alla E.E.E., che (i) si trasferisca all’estero, sottoscrivendo contratto con
società estera, o (ii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di
paese aderente alla U.E. o alla E.E.E..
I
calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla
società interessata e, quelli di cui ai punti 1 (i), 1 (ii) e 2 (i) non
potranno tesserarsi per quest’ultima nella medesima stagione sportiva.
B)
Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie
A nella stagione 2008/2009 che, alla data odierna, non hanno calciatori
cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a
titolo definitivo o ne hanno uno solo tesserato a titolo definitivo, potranno
tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione di altro loro calciatore,
calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti
dall’estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di
detti paesi per esse tesserati.
Le
società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A
nella stagione 2008/2009 che, alla data odierna, hanno due calciatori di paesi
non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati per esse a titolo
definitivo, potranno tesserare, senza vincoli di sostituzione di altro loro
calciatore ai sensi del capoverso che precede, un calciatore di detti paesi
proveniente dall’estero, nonché un solo altro calciatore di paese non
aderente alla U.E. o alla E.E.E., a condizione che vada a sostituire altro loro
calciatore di paese non aderente alla U.E.o alla E.E.E. che (i) si trasferisca
all’estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui
contratto sia scaduto al 30.06.2008, o (iii) che acquisisca, a qualunque
titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E.
Il
calciatore da sostituire dovrà essere espressamente indicato dalla società
interessata e, nell’ipotesi sub (i) o (ii), non potrà tesserarsi per
quest’ultima nella medesima stagione sportiva.
C)
Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie
B nella stagione 2008/2009 non potranno tesserare calciatori, cittadini di
Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero.
D)
I nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno
trasferirsi in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva
2008/2009, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si
sono tesserati provenendo dall’estero.
E)
le società che disputeranno nella prossima stagione sportiva i Campionati di 1^
Divisione e 2^ Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico non
potranno tesserare calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla
E.E.E. provenienti dall’estero, né tesserare con lo status di professionista
calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello
di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in 2^ Divisione
che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti
di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2007/2008.
F)
le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non
riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.
già tesserati alla data odierna in Italia per società professionistiche, fatta
salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di
soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere
per la prima volta lo status di giovane di serie. In tal caso, il tesseramento,
senza limitazioni numeriche, come giovani di serie, di calciatori cittadini di
paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., è consentito a condizione che siano
legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti al seguito della famiglia e
per ragioni non legate all’attività sportiva o siano stati tesserati, per
almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga
attività di settore per l’attività giovanile e scolastica.
G)
I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a
quelli comunitari.