RACCOLTA SISTEMATICA E RAGIONATA DEI COMUNICATI UFFICIALI FIGC

 

A cura di Michele Colucci e Flavia Tortorella

 

Impaginazione e realizzazione on line a cura di Antonella Frattini

 

 

 

Sommario  1

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Sommario

 

Il Consiglio federale della FIGC nella stagione 2008/09 ha deliberato su diverse materie. Qui di seguito riportiamo le disposizioni più importanti:

 

 

CALCIATORI LOCALI (CU 27/A del 18 luglio 2008)

 

“Per le società partecipanti ai campionati di serie A nella stagione sportiva 2008/2009:

- la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori fino a 25, dovrà comprendere almeno 8 calciatori locali, con il limite massimo di 4 per quelli di cui alla precedente lettera b);

- la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 26 a 30, dovrà comprendere almeno 9 calciatori locali, con il limite massimo di 5 per quelli di cui alla precedente lettera b);

- la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 31 a 35, dovrà comprendere almeno 10 calciatori locali, con il limite massimo di 6 per quelli di cui alla precedente lettera b);

- la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 36 a 40, dovrà comprendere almeno 11 calciatori locali, con il limite massimo di 6 per quelli di cui alla precedente lettera b);

- la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 41 a 45, dovrà comprendere almeno 12 calciatori locali, con il limite massimo di 7 per quelli di cui alla precedente lettera b);

- la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 46 a 50, dovrà comprendere almeno 13 calciatori locali, con il limite massimo di 7 per quelli di cui alla precedente lettera b).

 

Le società partecipanti al campionato di Serie A dovranno comunicare alla Lega Nazionale Professionisti il numero dei calciatori facenti parte della rosa di prima squadra ed i nominativi dei calciatori locali entro l’8 settembre 2008. Ogni eventuale variazione alla rosa di prima squadra dovrà essere immediatamente comunicata alla medesima Lega.

 

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei calcia tori locali comporterà l’applicazione della sanzione di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.

 

Il Consiglio Federale si riserva, in materia di incentivazione e promozione dei calciatori locali, ogni ulteriore e successiva determinazione sulle rose di prima squadra delle Società partecipanti al campionato di Serie B stagione sportiva 2008/2009.”

 

CALCIATORI UTILIZZABILI IN SERIE B (LISTA DI) CU 65/A del 9 ottobre 2008

I calciatori tesserati per società di Serie B, di I e di II Divisione non inseriti nelle relative liste degli utilizzabili per la stagione sportiva 2008/2009, nel caso risolvano consensualmente il contratto dal 1° novembre 2008, possono tesserarsi per altre società a partire dalla stessa data di risoluzione fino al 2 febbraio 2009, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 117.3 delle N.O.I.F. e al C.U. n. 94/A del 5 maggio 2008.

 

CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Consiglio ha anche modificato alcune disposizioni riguardanti i Giudici sportivi nazionali e territoriali (art. 29), le Commissioni disciplinari (art. 30), le Norme procedurali (art. 46) CU 26/A del 18 luglio 2008, cosi come le disposizioni sulle Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati (Art. 19, co. 9) CU 47/A del 28 agosto 2008. Infine  con CU 5/A del 7 luglio 2008, l FIGC ha reso noto che le  modalità per adire la Camera del CONI. Questa la procedura: :

“3. L’istanza di arbitrato di cui al Regolamento particolare deve essere depositata dalla parte richiedente (“parte ricorrente”) a pena di decadenza:

3.a a mano presso la Segreteria della Camera esclusivamente il giorno martedì 22 luglio 2008, dalle ore 9 alle ore 15.30;

3.b via fax ovvero e-mail entro e non oltre le ore 15:30 del giorno martedì 22 luglio 2008.

L’istanza di arbitrato deve contenere la prova dell’avvenuta trasmissione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (“parte convenuta”), nonché la prova del pagamento dei diritti amministrativi dovuti pari ad € 2.000,00 (euro duemila/00).

4. La Federazione Italiana Giuoco Calcio deve versare alla Segreteria della Camera i diritti amministrativi - pari ad € 2.000,00 (euro duemila/00) - e depositare a mano presso la Segreteria della Camera o trasmettere a mezzo fax ovvero e-mail alla medesima copia del bonifico attestante l’avvenuto versamento entro le ore 15:30 del giorno giovedì 24 luglio 2008.

5. La Federazione Italiana Giuoco Calcio può far pervenire alla Segreteria della Camera la risposta di cui all’art. 6 del Regolamento particolare:

5.a a mano presso la Segreteria della Camera esclusivamente il giorno giovedì 24 luglio 2008, dalle ore 9 alle ore 15.30;

5.b via fax ovvero e-mail entro e non oltre le ore 15:30 del giorno giovedì 24 luglio 2008.

6. Entro il termine previsto per il deposito a mano sia la parte ricorrente che la parte convenuta sono invitate a depositare presso la Segreteria della Camera in n. 1 originale e n. 5 copie, rispettivamente, l’istanza di arbitrato e l’intera documentazione probatoria cui la parte intende avvalersi e la propria risposta e l’intera documentazione probatoria cui la parte intende avvalersi.

7. Il pagamento dei diritti amministrativi deve avvenire per mezzo di bonifico bancario da effettuarsi presso: Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia 6309 C/C 200559 - CONI Attesa Reversale – IBAN IT66U0100503309000000200559 – causale del versamento “DA iscrizioni CCAS”.

8. I recapiti della Segreteria della Camera sono i seguenti:

Roma - Stadio Olimpico - Curva Sud - Gate 23 - 2° piano - stanza 2.19

Tel. 0636857801 – 0636857802  fax 0636857104  e-mail camera@coni.it

9. Alle udienze saranno ammessi i Legali rappresentanti delle parti, i loro difensori ed eventuali consulenti, testimoni (all’uopo indicati nelle istanze, nelle risposte o in altri successivi atti tempestivamente comunicati alla Segreteria della Camera) e, comunque, il personale autorizzato preventivamente dalla Segreteria della Camera;

10. Il predetto personale autorizzato, qualora le udienze si tengano presso la Sede della Camera, dovrà consegnare al Corpo di Guardia sito all’entrata dello Stadio Olimpico – Curva Nord o Curva Sud, un documento di identificazione per ricevere il badge di accesso all’impianto.”

 

COPPA ITALIA

Con riferimento alla COPPA ITALIA con CU 42/A del 12 agosto 2008 il Consiglio Federale ha deliberato che :

“Gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

§ i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo della Lega Pro il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;

§ gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

§ gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, con procedura d’urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall’art. 37 comma 7 C.G.S., la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

§ l’introduzione dei reclami, l’invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;

§ per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva”.

 

LICENZE UEFA

Con CU 78/A del 1° dicembre 2008, la FIGC ha approvato il nuovo testo del Manuale delle Licenze UEFA

 

PERMESSO DI SOGGIORNO (ART. 11 BIS E 40 NOIF)

In materia di permessi di soggiorno, la FIGC ha stabilito che (CU 66/A del 9 ottobre 2008 ) :

“Per la stagione 2008-2009, ai fini del tesseramento dei calciatori extracomunitari di cui ai commi 11 e 11 bis dell’art. 40 delle N.O.I.F., in parziale deroga alle medesime disposizioni sarà sufficiente presentare, oltre alla ulteriore documentazione prevista, il permesso di soggiorno con scadenza al 31 gennaio 2009.

 

NOIF

In ossequio al principio della Perpetuatio iurisdictionis, con CU 74/A del 1° dicembre 2008, è stato riformulato l’art. 36, comma 7 delle NOIF, in conformità al precetto statutario di cui all’art. 16, comma 3, è così riformulato: “E’ vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente, con dimissioni o mancata rinnovo del tesseramento, ad un procedimento instaurato o ad una sanzione irrogata nei suoi confronti” 2. l’art. 19, comma 1, del CGS, in via di interpretazione autentica, è così riformulato:

Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni,commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:

a) ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) ammenda; d) ammenda con diffida; e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara; f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione; g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.

 

REGOLAMENTO GIUOCO CALCIO

Con CU 49/A del 28 agosto 2008 la FIGC ha reso noto il testo del Regolamento del Giuoco del Calcio approvato dall’IFAB, corredato dalle decisioni ufficiali pronunciate dell’IFAB medesimo.

 

TESSERAMENTO DEI CALCIATORI EXTRACOMUNITARI

Per quanto concerne il tesseramento dei calciatori extracomunitari, il Consiglio Federale, con CU 3/A del 3 luglio 2008  ha stabilito che:

"A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 2008/2009 che, alla data odierna, hanno più di due calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall’estero, a condizione che:

1. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all’estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto sia scaduto al 30.06.2008, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E.;

2. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., che (i) si trasferisca all’estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E..

I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli di cui ai punti 1 (i), 1 (ii) e 2 (i) non potranno tesserarsi per quest’ultima nella medesima stagione sportiva.

B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 2008/2009 che, alla data odierna, non hanno calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo o ne hanno uno solo tesserato a titolo definitivo, potranno tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione di altro loro calciatore, calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall’estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati.

Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 2008/2009 che, alla data odierna, hanno due calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare, senza vincoli di sostituzione di altro loro calciatore ai sensi del capoverso che precede, un calciatore di detti paesi proveniente dall’estero, nonché un solo altro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., a condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E.o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all’estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto sia scaduto al 30.06.2008, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E.

Il calciatore da sostituire dovrà essere espressamente indicato dalla società interessata e, nell’ipotesi sub (i) o (ii), non potrà tesserarsi per quest’ultima nella medesima stagione sportiva.

C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione 2008/2009 non potranno tesserare calciatori, cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero.

D) I nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno trasferirsi in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2008/2009, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall’estero.

E) le società che disputeranno nella prossima stagione sportiva i Campionati di 1^ Divisione e 2^ Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico non potranno tesserare calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in 2^ Divisione che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2007/2008.

F) le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data odierna in Italia per società professionistiche, fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere per la prima volta lo status di giovane di serie. In tal caso, il tesseramento, senza limitazioni numeriche, come giovani di serie, di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., è consentito a condizione che siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti al seguito della famiglia e per ragioni non legate all’attività sportiva o siano stati tesserati, per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l’attività giovanile e scolastica.

G) I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.